Art. 3.
(Concorso per l'accesso al ruolo dei magistrati di complemento).

      1. L'accesso al ruolo dei magistrati di complemento avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili

 

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con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
      2. Per l'accesso al concorso, di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana;

          b) esercizio dei diritti civili e politici;

          c) idoneità fisica e psichica;

          d) età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni;

          e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

          f) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

          g) avere svolto, per almeno un triennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.

      3. Per l'accesso al tirocinio di cui all'articolo 4 è formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell'ordine sotto riportato, dei seguenti titoli:

          a) avere prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell'ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;

          b) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario o come giudice di pace;

          c) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario aggregato;

          d) avere prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;

 

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          e) avere esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità di avvocato;

          f) avere conseguito l'idoneità all'insegnamento in materie giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;

          g) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

          h) avere conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;

          i) avere conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

      4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

          a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;

          b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;

          c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f) del comma 3 prevale la maggiore anzianità;

          d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell'ordine, al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica.

      5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui all'articolo 4, i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

 

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