1. L'accesso al ruolo dei magistrati di complemento avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
f) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
g) avere svolto, per almeno un triennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l'accesso al tirocinio di cui all'articolo 4 è formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell'ordine sotto riportato, dei seguenti titoli:
a) avere prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell'ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario o come giudice di pace;
c) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario aggregato;
d) avere prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) avere esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità di avvocato;
f) avere conseguito l'idoneità all'insegnamento in materie giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;
g) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
h) avere conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;
i) avere conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f) del comma 3 prevale la maggiore anzianità;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell'ordine, al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica.
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui all'articolo 4, i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura.